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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI O SINGOLI SERVIZI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano a oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
4 bis.
Il contratto di viaggio è composto dal presente regolamento e dalle condizioni generali in esso contenute, dalle informazioni generali fornite dal catalogo, dal catalogo stesso ovvero dal programma di viaggio “ fuori catalogo” i quali offrono anche la descrizione dei pacchetti turistici.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore predispone sul sito web, in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i Vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso
l'agenzia di viaggi intermediaria.
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È posto a carico dell’Agenzia di Viaggio, mandataria del turista, l’obbligo di trasmettere copia del contratto a Buonevacanze. In difetto, Buonevacanze esclude qualunque responsabilità nei confronti del turista. L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005 (vedi scheda tecnica –
voce Il diritto di recesso del turista).
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico
sostituivo ai sensi del 2º e 3º comma dell'articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel sito web www.buonevacanze.net, nel catalogo o nel programma fuori
catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4º comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del sito web, del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o
per altri servizi già resi.Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
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11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientroanticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06/491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.
I turisti dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza
dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I turisti dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l'Intermediario e l'organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo, nel dépliant, sul proprio sito web od in altra forma una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo   'esonero di cui all'art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento,all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o dell'intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione  omporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di  fallimento dichiarato dell'intermediario o dell'organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabi lite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L'organizzatore e l'intermediario
concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di  prganizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DELL’Art. 11 del REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i volo/i è in dicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELL’Art. 3 del REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell'accettazione. I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con Buonevacanze è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Buonevacanze di Tarantino Pasquale – C.so Francia 108/C, 10098 Rivoli (TO) - Registro Imprese di Torino n. 10038460019, REA n. 1111028 – Partita IVA n. 10038460019 – Licenza n. 4076 rilasciata dal Comune di Rivoli (TO).
I programmi di viaggio sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali, e tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore alla data dell’emissione del preventivo: si tratta di inviti a proporre soggetti a conferma da parte di Buonevacanze; al momento della conclusione del contratto, pertanto, il prezzo potrebbe essere diverso da quello indicato nel preventivo (cfr punto N).
Tale corrispettivo è quello che viene indicato ad Buonevacanze dai propri prestatori di servizi al momento della conclusione del contratto di acquisto del pacchetto turistico; pertanto il turista non è legittimato a contestarne l’ammontare successivamente.
A) Termini di pagamento
Acconto: il 25% del prezzo del pacchetto turistico deve essere versato al momento della conferma ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Alcune tariffe aeree di voli di linea richiedono l’emissione contestuale alla prenotazione del biglietto ed il pagamento per garantirne la tariffa, così come alcuni alberghi o servizi a terra (comprese crociere, tour speciali o su misura) in determinati periodi, possono richiedere il prepagamento al momento della prenotazione.
In entrambi i casi, dietro richiesta dell’organizzatore, i biglietti e/o i servizi da prepagare dovranno essere saldati contestualmente alla conferma degli stessi. Il mancato pagamento del volo di linea, comporterà l’annullamento della pratica e l’addebito di eventuali penali. 
Saldo: deve essere versato entro il 21° giorno precedente la data della partenza, salvo quanto sopra indicato e richiesto da parte dell’Organizzatore.
B) Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta dal turista successivamente alla conferma da parte di Buonevacanze, ai sensi del art. 12 delle Condizioni Generali di contratto, determina l'addebito al turista di una quota aggiuntiva denominata "Spese variazioni pratica" corrispondente a € 60,00. La modifica del nominativo del turista rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata dal fornitore di servizi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, punto
a), delle Condizioni Generali di contratto.
Buonevacanze non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei fornitori di servizi e tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata da Buonevacanze alle parti interessate.
Qualora l’impossibilità di effettuare la modifica determinasse il turista all’esercizio del diritto di recesso dal contratto di compravendita del pacchetto turistico saranno applicabili le stesse condizioni di recesso indicate al punto “penalità di annullamento per viaggi individuali”.
C) Modifiche di programma di viaggio richieste dal turista prima della partenza – relative spese e
penali
Le modifiche a prenotazioni già accettate richieste dal turista comportano l’addebito della somma di € 50,00 nonché il pagamento delle eventuali penali che verranno applicate dai fornitori di servizi oggetto della modifica, incluse le spese di variazione.
Il viaggiatore o l’agente di viaggio che agisce in nome e per suo conto è tenuto a precisare espressamente che un determinato servizio turistico è considerato significativo/essenziale per la finalità turistica del proprio viaggio; in assenza di tale esplicita indicazione esso non verrà considerato
tale.
D) Tariffe aeree:
Al momento dell’emissione della biglietteria aerea si determina il relativo prezzo. Eventuali aumenti che dovessero occorrere prima della partenza comporteranno automaticamente un adeguamento dell’importo.
E) Camere Doppie:
Le camere doppie (occupate da due persone) possono essere composte da:
- 2 letti a 1 piazza e mezzo (double double room)
- 1 letto matrimoniale grande (king size bed)
- 1 letto matrimoniale standard (queen size bed)
Eventuali richieste quali camere comunicanti, letto matrimoniale, letti separati, piani alti, piani bassi, culla etc. saranno da noi trasmesse ai vari alberghi ma la con ferma potrà avvenire, previa disponibilità, solo in loco al momento dell'accettazione con possibile conseguente richiesta di supplemento. Mancate assegnazioni non saranno imputabili ad Buonevacanze.
F) Camere con Piano Famiglia:
Trattasi sempre di una camera doppia (vedasi definizione di camera doppia sopra) che consente di ospitare gratuitamente o a prezzo ridotto uno o più bambini con 2 adulti paganti utilizzando i letti preesistenti. Solo alcuni alberghi consentono tale sistemazione.
G) Camere Triple/Quadruple:
Ricordiamo che le camere triple e quadruple non hanno mai i 3 o 4 letti. Per tripla e quadrupla si intende l’occupazione di 3 o 4 persone nella stessa camera utilizzando i letti preesistenti: generalmente due letti da 1 piazza e mezzo (double double) oppure 1 letto matrimoniale grande (king size). Raramente viene fornito un letto supplementare (rete pieghevole/branda/futon) facendone esplicita richiesta all’arrivo in hotel (talvolta a pagamento). Precisiamo che in alcuni alberghi , a causa di severe regole antiincendio, il letto aggiunto non viene mai fornito.
H) Resort Fee:
In determinate località alcuni alberghi, a fronte di servizi accessori, applicano ulteriori tasse denominate “Resort fee”, che verranno addebitate direttamente in loco sulla carta di credito dei clienti. Tali somme non saranno rimborsate da Buonevacanze in quanto non conosciute al momento della conferma della prenotazione.
I) Overbooking:
Trattasi di prenotazioni ricevute dall'hotel per numero camere superiori alla disponibilità; tale evento può verificarsi per svariate ragioni che esulano dalla vigilanza di Buonevacanze. L’overbooking e' ammesso dai contratti standard alberghieri; al verificarsi di tale evento l'hotel ha l'obbligo di “riproteggere” i clienti in hotel e si stemazioni di pari categoria. L’overbooking può essere operato da ll’hotel senza preavviso e quindi anche la mancanza di tale preventiva informazione non può essere imputata ad Buonevacanze.
J) Minori degli anni 14 all’Estero
I genitori/tutori/affidatari di minori degli anni 1 4 che concludono un contratto di compravendita di viaggio con Buonevacanze, sono tenuti a consultare il link di seguito indicato http://www.poliziadistato.it/articolo/view/191 che precisa quali documenti sono tassativamente necessari affinché il minore degli anni 14 si rechi legittimamente all’Estero e non gli venga impedito l’accesso. L’inottemperanza da parte del genitore/tutore/affidatario del minore alle prescrizioni di legge non comporta attribuzione di responsabilità alcuna ad Buonevacanze.
K) Tour guidati
In ragione del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Buonevacanze può vedersi costretta a cancellare i tour guidati nel termine di 35 giorni precedenti la data fissata per la partenza. In caso di tale cancellazione il turista si farà carico dei costi sostenuti da Buonevacanze per la conferma dei servizi collegati al tour cancellato (ad esempio i costi della biglietteria aerea). Resta tuttavia fermo l’impegno da parte di Buonevacanze di individuare una proposta alternativa equiparabile al tour guidato cancellato non comportante alcun onere da parte del turista. L) Il diritto di recesso del turista
Con riguardo all’art. 6 – prenotazioni – ultimo comma, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 32, comma 2, seconda parte, Cod. Tur., Buonevacanze comunica al turista l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del Dlgs 206/2006.
Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 42 Cod. Tur. e la previsione di cui al paragrafo seguente rubricato "Penalità di annullamento per viaggi individuali".
M) Penalità di annullamento per viaggi individuali
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di contratto e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto dall’articolo 7, 1° comma delle Condizioni Generali di contratto e tranne ove diversamente specificato in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale (il riferimento è sempre ai giorni “lavorativi”, escludendo
dal computo i sabati, i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento, che deve pervenire in un giorno lavorativo):
1) la quota individuale di gestione pratica;
2) il premio della copertura assicurativa;
3) le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione;
- da 29 a 20 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
- dal 19 al 10 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 9 a 3 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione oltre tale termine : 100% della quota di partecipazione
Le penali relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, istant purchase, low cost, voli di linea....) applicate dal vettore aereo in base al proprio regolamento e/o quelle relative ad alcuni servizi specificati all’atto della prenotazione potranno differire in maniera sostanziale da quelle riportate ai punti 1), 2) e 3). Il turista è informato di questa differenza dall’agenzia di viaggi e accetta di pagarne il corrispettivo tramite questa in caso di annullamento. Se il biglietto è già stato emesso, la penale è del 100%. Nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso, o non possa effettuare il viaggio (o abbia una fruizione solo parziale dello stesso) per mancanza o irregolarità dei documenti personali o di altre condizioni a priori per l’accesso ai servizi. Per gruppi e per specifici servizi, rimangono valide le condizioni di recesso concordate in fase di preventivo tra Buonevacanze e l’agente di viaggio (o di chi ne fa le veci). Alcuni servizi di trasporto, soggiorno, crociere, tour, prevedono penali in deroga a quanto indicato nel paragrafo ‘recesso del turista’. Tali condizioni sono espressamente indicate all’atto del preventivo.
N) Variazioni di prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato all’atto della conferma della pratica. Buonevacanze non applicherà alcun adeguamento valutario sulle pratiche individuali già confermate. Nel caso dei Gruppi il criterio valutario è concordato di volta in volta con il reparto dedicato, a seguito di accordi specifici tra le
parti.
Le variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, potranno subire modifiche ai sensi e nel rispetto del Codice del Turismo (art. 40). Quanto al costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quellorichiesto dalla Compagnie Aeree. Le variazioni e gli adeguamenti del prezzo di listino verranno comunicati ai turisti attraverso le agenzie intermediarie e si intenderanno accettati dal turista al momento del ricevimento da parte di queste ultime. 
O) Escursioni e Servizi Facoltativi acquistati in loco
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Buonevacanze nella veste di organizzatore. Pertanto alcuna responsabilità potrà essere ascritta a Buonevacanze né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni. Il prezzo del servizio pagato in loco dal turista non potrà essere ripetuto da Buonevacanze.
P) Clausola di mediaconciliazione
Le controversie derivanti dal presente contratto o quelle ad esso collegate – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – saranno sottoposte a un tentativo di conciliazione che verrà esperito presso un qualsiasi organismo di Mediazione iscritto nel registro depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del Capo III – Organismi di Mediazione – del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successivi
regolamenti attuativi, scelto dal turista e situato nel Capoluogo di Regione più vicino al suo luogo di residenza.
Q) Viaggiare Sicuri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06/491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà –
consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.
R) Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa . L’eventuale rifiuto
nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice.
Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs.196/2003.

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